La legislazione riguardante la chirurgia estetica in Francia è molto precisa. La chirurgia estetica è un atto medico a pieno titolo, avviato durante il colloquio individuale tra paziente e chirurgo, formalizzato dalla firma del preventivo e confermato dalla dichiarazione di consenso informato (scheda informativa). Il chirurgo deve spesso avvalersi della collaborazione di più professionisti (medico anestesista, …): si tratta di un lavoro di équipe che richiede investimenti e quindi comporta costi. Per la massima trasparenza per il consumatore, il legislatore, con decreto del 17 ottobre 1996, ha reso obbligatorio il preventivo. È obbligatoria una prima visita informativa, cui seguirà un periodo di riflessione (minimo quindici giorni) prima di qualsiasi intervento. È obbligatoria una seconda visita affinché il paziente possa prestare il proprio consenso a un eventuale intervento. La chirurgia estetica, secondo la normativa vigente confermata dalla circolare del 23 dicembre 2005, può essere effettuata solo da un chirurgo plastico competente e qualificato, formato specificamente per questo tipo di tecniche e operante in un contesto realmente chirurgico all'interno di una struttura specificamente accreditata (dalla HAS). • Diversi testi legislativi che disciplinano la chirurgia estetica sono scaricabili su www.legifrance.gouv.fr: ◦ Legge n. 20002-303 del 4 marzo 2002 relativa ai diritti dei malati e alla qualità del sistema sanitario: disciplina dell'esercizio della chirurgia estetica nelle strutture accreditate ◦ Decreto attuativo n. 2005-776 dell'11 luglio 2005 della suddetta legge ◦ Circolare n. DGS/SD2B/DHOS/04/2005-576 del 23 dicembre 2005 che precisa il decreto suddetto.
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